Come indicato nell’art.18 del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori, ogni azienda è tenuta a prevedere la formazione e poi la presenza di uno o più addetti al primo soccorso sul luogo di lavoro.
Le aziende saranno divise in 3 gruppi (A, B, C), questi identificheranno il grado di pericolosità delle attività svolte e la dotazione minima necessaria per affrontare eventuali situazioni che necessitino di un intervento di primo soccorso.
Per il gruppo A i lavoratori saranno tenuti a svolgere un corso di formazione di 16 ore, con seguente aggiornamento triennale della durata di 6 ore, tale corsi prevederanno anche la gestione dei rischi specifici delle attività svolte in azienda.
Per le aziende dei gruppi B e C i lavoratori dovranno svolgere un corso di formazione di 12 ore, con seguente aggiornamento triennale della durata di 4 ore, ma tali corsi saranno solo volti al mettere in condizione l’addetto al primo soccorso di assistere l’infortunato in attesa dei soccorsi specializzati.
Anche i datori di lavoro possono svolgere il compito di addetti al primo soccorso, purché abbiano frequentato corsi di formazione specifici.
Il corso di formazione per il primo soccorso dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore dipendente o assimilabile, quindi ciò include soci, cooperative, apprendisti, assunti con contratto di formazione e lavoro, studenti e stagisti.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, secondo contenuti e tempi minimi previsti dalla legge.